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Legge 05/03/2001 n. 57

Art. 11 Abuso di dipendenza economica e concorrenza

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente: "3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".

3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate. 2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità. 2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli

articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15. 2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni".

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante" sono soppresse. Titolo II Incentivi e internazionalizzazione dei mercati Capo I Interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie imprese

Art. 12 Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda".

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie".

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.

7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: "2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e del- l'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, esse- re costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed es- sere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché so- no individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5".

8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 13 Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "la responsabilità limitata e".

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica

artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti del- la società".

3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 14 Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tale fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 15 Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle re gioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

 

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